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AGEVOLAZIONI FISCALILa L. 476/98 del 31 dicembre 1998 tra le novità in materia di adozione internazionale ha introdotto agevolazioni fiscali per le famiglie adottive. L’art. 31 comma 3 dispone che il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione possa essere dedotto dalla dichiarazione dei redditi. Sarà cura della coppia la conservazione dei giustificativi originali necessari all’Ente Autorizzato per la certificazione delle spese effettivamente sostenute al termine dell’adozione (es. procedura adozione con l’ente autorizzato, traduzioni e legalizzazioni, biglietti aerei, soggiorno all’estero) La normativa fiscale in materia di oneri deducibili derivanti dall’espletamento delle procedure per l’adozione internazionale è contenuta nell’art. 10 comma 1 lettera I bis del T.U.I.R. così come modificato dall’art. 4 della legge 476/98. |
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