LE DONAZIONI DIRETTAMENTE DEDUCIBILI DAL REDDITO
LA +DAI-VERSI
Una svolta epocale – è il commento
dei promotori della campagna - che rivoluziona il trattamento fiscale
delle donazioni alle organizzazioni non profit e ne libera il potenziale
di crescita, come avviene nel resto dei Paesi più avanzati. È
una legge che avvicina l'Italia all'Europa e segna il primo passo di un
percorso di riconoscimento di tutto il Terzo Settore da parte della politica
e del Governo.
La legge rende le donazioni direttamente deducibili dal reddito: in questo
modo non si pagano più imposte sulle donazioni effettuate e si
incentiva la crescita delle erogazioni liberali all'intero non profit
italiano. Lo Stato, applicando correttamente il principio di sussidiarietà
e intervenendo per la prima volta, non attraverso un finanziamento diretto,
ma attraverso una misura fiscale, la deduzione, restituisce alle persone
e alle imprese la libertà di decidere quanto e a chi donare. Permettendo
le deduzioni fiscali in questo ambito, lo Stato riconosce che le somme
versate alle Onlus sono un vero e proprio investimento in ricchezza e
benessere per il Paese e quindi come tale non soggetto a tassazione.
GLI ATTORI E L’AZIONE
DELLA DONAZIONE
Il DL 35/05 è stato convertito con modificazione dalla legge 80/05
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2005. Ogni citazione
nel presente testo dell’ art. 14 del DL 35/05 fa quindi riferimento
al testo convertito in legge.
CHI PUO’ DEDURRE
Le persone fisiche e gli enti soggetti all’ imposta sul reddito
delle società (IRES) potranno beneficiare, a partire dal presente
periodo di imposta, della deducibilità delle donazioni oggetto
del presente testo.
Sono soggetti all’ imposta sul reddito delle società principalmente
le società per azioni e in accomandita per azioni, le società
a responsabilità limitata, le società cooperative e le società
di mutua assicurazione residenti sul territorio dello Stato.
CHI PUO’ RICEVERE
LA DONAZIONE DEDUCIBILE
La Legge cita tre categorie di soggetti no profit.
I primi soggetti sono tutte le ONLUS previste dal DL.gs 460/97.
La seconda categoria di soggetti è rappresentata dalle Associazioni
di Promozione Sociale iscritte nell’omonimo registro nazionale.
La terza categoria è quella delle fondazioni e associazioni riconosciute.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Si richiede che i versamenti in denaro siano effettuati esclusivamente
utilizzando uno dei seguenti sistemi o intermediari di pagamento:
a) Banca
b) Ufficio postale
c) Carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari
e circolari.
In ragione di tale logica cautelativa sono certamente da escludersi –
dalla deducibilità – le donazioni di “denaro contante”.
QUANTO PUO’ DEDURRE
UN DONATORE?
La legge afferma:” Le erogazioni…….sono deducibili dal
reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro
annui” (art. 14, c1, DL 35/05)”
Ciò significa che, in linea generale, il massimo deducibile di
Euro 70.000,00 vale nel solo caso in cui tale cifra corrisponda o sia
inferiore al 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogante.
Largo Amba Aradam,
1 Roma 00184 - tel/fax: 06.77203769
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